In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice adito non può verificare la validità della delibera assembleare posta alla base del decreto opposto.
In merito a ciò, con la sentenza n. 26629/2009, la Suprema Corte ha affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’amministratore di condominio per il recupero dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.”
Tale principio è stato recentemente applicato in una sentenza del Tribunale di Milano con cui veniva rigettata l’opposizione di una società la quale chiedeva che venisse dichiarata nulla la delibera assembleare e revocato il decreto ingiuntivo, con la restituzione di quanto già pagato.
L’opponente aveva dedotto che la sua unità immobiliare era distaccata dal servizio di riscaldamento centralizzato motivo per il quale non sarebbero state dovute le spese di servizio oggetto del decreto opposto.
La ricostruzione è stata respinta dal Tribunale in quanto le eccezioni relative al riparto delle spese, come formulate dall’opponente, configuravano profili di annullabilità delle delibere e non di nullità, impugnabili ex art. 1137 c.c. nel termine di trenta giorni.
Si devono, dunque, distinguere nettamente i poteri del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dai poteri del giudice dell’impugnazione delle deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio. Il primo deve limitarsi a valutare l’esistenza e l’efficacia del titolo posto alla base del diritto di credito tutelato in via monitoria, mentre al secondo compete la valutazione in merito alla validità ed efficacia della deliberazione condominiale secondo i termini e le forme di cui all’art. 1137 c.c.
Il giudice dell’opposizione, pertanto, non può sospendere il processo in attesa di definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta a fondamento del procedimento monitorio mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria.