Cattive notizie per i notai! Gli stessi, infatti, sono chiamati a rispondere in caso di errore nella redazione di atti inerenti le successioni. Questo è quanto stabilito nella sentenza 10023/13 dalla prima sezione civile del Tribunale di Milano che ha condannato un notaio al risarcimento dei danni subiti dal cliente in seguito all’inadempimento dell’incarico professionale affidatogli.
Nella fattispecie l’errore del notaio nella redazione della denuncia di successione aveva determinato l’acquisto in via automatica in capo allo Stato di una quota dell’immobile, impedendo alla cliente di acquisirne l’intera proprietà.
I giudici meneghini ritengono che il notaio è tenuto all’espletamento dell’incarico ad esso affidato con la diligenza prevista dall’art. 1176, comma secondo c.c., quindi la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata che non può, dunque, identificarsi con quella dell’uomo medio. Nel caso de quo, il notaio non aveva operato con tale diligenza.
Il risarcimento dovuto si calcola secondo le regole generali che disciplinano la materia risarcitoria, ovvero nei limiti della verificazione del danno, quindi bisogna valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.