L’interessante caso sottoposto alla nostra attenzione – che non mancherà di suscitare polemiche e discussioni – riguarda un padre che, dopo la separazione dalla moglie, non versava più l’assegno a titolo di mantenimento della figlia minorenne, fissato dal Giudice in € 250,00 mensili.
Infatti, a seguito di una lite con il proprio datore di lavoro, l’uomo aveva rassegnato le proprie dimissioni e, privo della retribuzione, viveva in un forte stato di indigenza.
La donna aveva allora denunciato il marito alle autorità competenti per omessa corresponsione del mantenimento, fatto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 570 c.p.
Confermando la sentenza della Corte d’Appello di Catania, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 17597 del 17.04.2013 aveva rigettato il ricorso presentato dall’uomo avverso la sentenza di secondo grado sostenendo che l”impotenza economica” dietro alla quale si trincerava l’uomo (costretto altresì a mangiare presso la mensa della Caritas) non risultava “incolpevole”, riconoscendo in capo all’uomo un profilo di colpa.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che le dimissioni dal lavoro, a causa della lite con il proprio principale, non potevano apparire né obbligate né inevitabili, soprattutto alla luce della consapevolezza dell’uomo di avere degli obblighi assistenziali da adempiere.
Sarebbe stato pertanto consigliato e preferibile forse che – alla luce degli obblighi assistenziali posti a suo carico e della grave e profonda crisi economica che oggigiorno rendono certamente arduo cercare e trovare un lavoro – l’uomo avesse agito meno istintivamente e drasticamente.