Morso del cane: l’art. 2052 c.c. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso risponde dei danni da questo provocati, salvo che provi il caso fortuito.
Nella fattispecie, una donna ha adito il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti alla mano destra per essere stata morsa dal pastore tedesco di un amico in occasione di una visita presso l’abitazione di costui, il quale però ha eccepito il caso fortuito.
La Cassazione civile, con sentenza n. 10402/2016, ha ritenuto il padrone del cane responsabile per il morso del cane ai sensi dell’articolo 2052 c.c. e l’ha condannato al pagamento di € 50.000,00 circa, escludendo il caso fortuito.
Infatti, gli Ermellini hanno sottolineato che la responsabilità ex art. 2052 c.c. non si fonda su un comportamento o un’ attività commissiva o omissiva, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i padroni e l’animale.
Per cui il caso fortuito, che esclude la responsabilità, risiede nell’intervento di un fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
La rilevanza del caso fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Quindi non sussiste il caso fortuito nell’ipotesi del cane che morsichi una persona che già conosceva e che era solita giocarci, poiché questi scatti, per quanto inconsulti, possono essere evitati usando le normali attenzioni (come l’uso della museruola). Infatti si tratta di animali e non sempre le loro reazioni sono prevedibili.