Il regolamento condominiale è l’atto con il quale il condominio detta le regole relative all’amministrazione, all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni.
Nella fattispecie, un condomino ricorreva avverso le sentenze di primo e secondo grado che gli avevano inibito la continuazione della sua attività alberghiera svolta in violazione ad una specifica previsione del regolamento condominiale che, espressamente, limitava alla sola destinazione abitativa tutte le unità immobiliari presenti nel condominio.
Il ricorrente riteneva che si dovesse dare prevalenza, rispetto al regolamento, alle previsioni di una convenzione di lottizzazione, dalla quale emergeva la possibilità di adibire l’immobile ad una diversa destinazione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 6299 del 27 marzo 2015, ha ribadito che non è consentita alcuna attività alberghiera in condominio se vietata dal regolamento dell’edificio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, possano imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito.
Queste quindi sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
Dai rogiti di vendita risultavano chiare le limitazioni al diritto di proprietà dell’acquirente derivante dalla clausola del regolamento condominiale.