Il regolamento di condominio costituisce la fonte primaria dei diritti e degli obblighi di tutti i condomini. Esso ha un potere impositivo dato che può anche prevedere delle sanzioni per chi ne viola le norme.
Nella fattispecie, alcuni condomini avevano impugnato il verbale dell’assemblea condominiale che, modificando il regolamento condominiale, prevedeva la rimozione dell’auto a spese del condomino trasgressore, in caso di irregolare posteggio del veicolo nel parcheggio comune.
Nella sentenza n. 820/2014, la Corte di Cassazione si é pronunciata sulla legittimità della previsione di tale sanzione di tipo non pecuniario stabilendo che è nulla la clausola del regolamento di condominio che prevedeva per le infrazioni dei condomini, sanzioni diverse da quelle pecuniarie.
Infatti l’art. 70 disp. att. c.c. sancisce che le infrazioni al regolamento di condominio possano prevedere, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.
Tale sanzione ha natura di pena privata, in quanto applicabile da privati a privati; la rimozione dell’auto è invece questione diversa, che eccede il disposto di tale articolo.
Rimuovere la macchina di un privato, seppur condomino, è un atto di esercizio delle proprie ragioni (il rispetto del regolamento condominiale) inquadrabile come intervento in autotutela e in quanto tale non può essere disposto da un privato.
Vi è mai capitata una siffatta sanzione?