L’entrata in vigore della legge 220/2012 del 18.06.2013, più nota come Riforma del Condominio, recante le “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, tra i vari aspetti affronta anche la questione dell’esclusione del condomino in ritardo con i pagamenti, di usufruire dei beni e dei servizi comuni.
Nonostante la Riforma del Condominio lo consenta, l’Amministratore non può sospendere il servizio di riscaldamento ai condomini che risultano morosi nel pagamento del servizio.
Nella fattispecie, senza alcun preavviso e senza neppure attendere il benestare di una delibera assembleare favorevole, l’Amministratore condominiale di un immobile sito a Milano – stufo di rincorrere i condomini morosi – ha deciso autonomamente, come stabilito ai sensi dell’art. 63, terzo comma, disp. Att. del codice civile, di sospendere la fruizione di tale servizio nei confronti dei condomini in ritardo nei pagamenti, escludendoli dall’uso del riscaldamento.
Contro tale decisione, alcuni condomini rimasti privi del riscaldamento, hanno presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano che ha accolto le loro istanze alla luce di principi costituzionali, sacrosanti e pertanto intoccabili.
Con provvedimento d’urgenza del 24.10.2013, il Giudice meneghino ha ritenuto, infatti, la privazione di una fornitura essenziale per la vita – come può essere il riscaldamento – altamente lesiva dei diritti fondamentali delle persone, in particolare del diritto alla salute.
Sospendendo il servizio di fornitura di gas per i soli condomini morosi, si è inteso tutelare – dichiara ancora il Tribunale di Milano – un mero interesse economico che come tale può essere sempre sanato e che, seppure comprensibilmente rilevante all’interno di un Condominio, non può mai essere ritenuto gerarchicamente superiore rispetto ad altri diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, come quello della salute.