Il Sottotetto: Il sottotetto si può considerare bene comune di tutti i condomini?
Il dizionario italiano definisce il sottotetto come l’ambiente di un edificio compreso tra l’ultimo solaio piano e il tetto.
Il sottotetto può essere proprietà esclusiva di un soggetto o essere bene comune di tutti i condomini.
Accertare il “vero” proprietario del sottotetto è utile ai fini delle ripartizioni delle spese.
L’appartenenza del sottotetto di un edificio deve essere valutata innanzitutto in base al titolo ( cioè bisogna vedere gli atti di acquisto, in particolare modo il primo atto con cui è stata ceduta la prima unità immobiliare del condominio), in mancanza di titolo d’acquisto, si deve leggere il regolamento di condominio, se anche questo nulla dice, il sottotetto deve considerarsi bene comune di tutti i condomini.
La riforma condominiale ( legge 220 del 2012) ha modificato l’art.1117 del codice civile e ha inserito il sottotetto tra i beni di proprietà comune se sono destinati per caratteristiche strutturali e funzionali all’uso comune.
Se il sottotetto non ha caratteristiche tali da poter essere considerato bene di uso comune, lo stesso dovrà considerarsi una pertinenza dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edificio.
Il sottotetto, in quanto parte comune, dovrà essere mantenuto e gestito dai comproprietari in ragione della loro quota di partecipazione espressa dai millesimi di proprietà, oppure nella differente misura concordata nell’accordo tra tutti quanti.
La Corte di Cassazione con sentenza n . 20038 del 06 ottobre 2016, ha stabilito che se il sottotetto è destinato all’uso comune si applica la presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c; se invece il sottotetto non ha caratteristiche tali da poter essere considerato bene di uso comune, lo stesso dovrà considerarsi una pertinenza dell’appartamento posto all’ultimo piano dell’edificio.