La Corte di Cassazione con sentenza n. 22619 del 11.12.2012 ha sancito che il tour operator è tenuto al risarcimento dei danni subìti da una turista a seguito di un sinistro avvenuto in taxi nel luogo di villeggiatura in cui si trovava.
La Suprema Corte ha così ribaltato la precedente sentenza emessa dal Giudice di secondo grado di Perugia che aveva negato il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della turista italiana che aveva subìto un incidente durante il tragitto in taxi dall’aeroporto di Jaipur (India) – ove a causa delle cattive condizioni atmosferiche l’aereo era stato costretto ad atterrare – a New Delhi, ritenendo l’evento dannoso da attribuire alla condotta di un terzo – ossia il tassista –, del tutto estraneo al rapporto contrattuale iniziale esistente tra le Parti.
Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto il tour operator direttamente responsabile “allorquando l’evento dannoso risulta da iscriversi alla condotta colposa del terzo della cui attività si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento del danno sofferto dal turista consumatore del pacchetto turistico (nella fattispecie “all inclusive”) in conseguenza della medesima, salvo ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo”.
Il tour operator, pertanto, non può sollevarsi dalla propria responsabilità laddove il turista (consumatore di un pacchetto turistico) subisca un danno durante il viaggio effettuato nel luogo di vacanza per raggiungere l’aeroporto da dove si imbarcherà per il volo di ritorno, risultando irrilevante sia la colpa del vettore che la scelta del turista – dettata da causa di forza maggiore (nella fattispecie le cattive condizioni meteo) – di prendere un taxi in sostituzione all’aereo quale mezzo contrattualmente previsto.