L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005) prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’ impresa assicuratrice.
Sul tema la Suprema Corte, nella sentenza n. 16181/2015, ha affermato che il trasportato, per essere risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, deve solo fornire la prova del danno subito, senza necessità di provare le modalità dell’incidente.
Quindi il trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente.
Gli Ermellini infine hanno esteso gli stessi diritti al proprietario, quando sia egli stesso terzo trasportato.