Buone notizie per chi, purtroppo, è costretto a subire i ritardi prolungati dei voli aerei.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 23.10.2012 nella cause riunite C – 581/10 e C – 629/10, ha equiparato i passeggeri di voli ritardati con i passeggeri di voli completamente cancellati in capo ai quali, alla luce del Regolamento comunitario n. 261/2004 viene loro riconosciuto il diritto ad una compensazione pecuniaria dell’importo compreso tra i 250 e 600 euro.
Il Giudice di Lussemburgo, infatti, ha dichiarato che i passeggeri che raggiungono la propria destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria.
Il ritardo del volo non dà diritto ad una compensazione qualora il vettore aereo possa dimostrare che il prolungato ritardo è stato causato da circostanze eccezionali che, seppure fossero state adottate tutte le cautele e le misure del caso, sono sfuggite all’effettivo controllo del vettore aereo.
Per quanto concerne, infine, l’efficacia temporale della sentenza poc’anzi richiamata, la Corte ha affermato che l’efficacia della suindicata sentenza non va limitata nel tempo, ritenendo valide le richieste di compensazione pecuniarie avanzate dai passeggeri per ritardi aerei risalenti a prima della data di pronuncia della sentenza.