Il Regolamento UE n. 1259 del 2010 ha introdotto nuove regole uniformi europee per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio.
Dal 2012, infatti, i coniugi hanno la facoltà di scegliere in accordo tra di loro la legge applicabile alla loro unione a condizione che si tratti: di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; di legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo; di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o, infine, di legge del foro.
Uno dei primi Tribunali ad applicare tale regolamento è stato quello di Tribunale di Parma che con la sentenza 599 del 9 giugno 2014 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra un cittadino italiano e una cittadina spagnola.
I coniugi, sposati nel 2009, avevano deciso con scrittura privata del 27 giugno 2013 che la legge applicabile al loro matrimonio fosse quella spagnola.
Secondo la legge spagnola, trascorsi almeno 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, una coppia può chiedere immediatamente il divorzio senza la necessità di un periodo di separazione, quindi l’unione cessa istantaneamente (artt. 88 e 81 del Codice Civile spagnolo).
Il Tribunale di Parma ha accolto il ricorso congiunto dei coniugi dopo aver verificato la validità della forma dell’accordo, infatti l’art. 7 del regolamento UE 1259/2010 non prevede la necessità dell’atto pubblico, e che la legge designata dalle parti corrispondesse alla legge dello Stato europeo in cui uno dei coniugi aveva la cittadinanza.
Infine, i giudici parmigiani hanno sottolineato che non vi è incompatibilità della legge spagnola con ordine pubblico interno, in quanto come affermato dalla Cassazione nella sentenza 16978/2016, è rispettato l’ordine pubblico italiano se lo scioglimento del matrimonio viene pronunciato dopo l’accertamento dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare.
Non è rilevante che il diritto straniero non preveda la preventiva separazione personale dei coniugi e il decorso di un adeguato periodo di tempo, tale da consentire agli stessi di ritornare sulla loro decisione.