Cattive notizie per i viaggiatori! Vi sono alcune circostanze che possono esimere il vettore dal rimborsare i passeggeri anche se il volo ha un ritardo di oltre tre ore.
Infatti, il terzo comma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nella fattispecie, alcuni passeggeri avevano convenuto il vettore per sentirlo condannare alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dall’art 8 del regolamento (CE) n. 261/2004, poiché erano giunti all’aeroporto di Roma con diverse ore di ritardo, perdendo la coincidenza con un’ altro volo.
Il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 29/10/2014, respingeva tale richiesta accogliendo l’eccezione della compagnia aerea che assumeva la sussistenza di circostanze eccezionali, a sé non imputabili, come previsto nel terzo comma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 261/2004.
Infatti, la compagnia convenuta aveva dato una duplice dimostrazione dell’eccezionalità della circostanza sopravvenuta, ovvero che erano state chiuse tutte le piste dello scalo romano a causa di atterraggio di emergenza fatto dal velivolo di un altro vettore.
Sotto un primo profilo, la compagnia aveva provato che si era adoperata “con tutte le misure del caso” per ovviare agli effetti dell’evento eccezionale, cercando di garantire comunque il trasporto così come pattuito in contratto
Sotto un secondo profilo, il vettore aveva anche dimostrato di aver posto in essere quanto necessario per ridurre al minimo gli effetti dilatori dell’evento eccezionale, anche garantendo l’esecuzione nel lasso temporale più prossimo al venir meno dell’evento eccezionale.