Incidente sorpasso bicicletta: La sentenza oggi in commento, affronta una delicata questione sempre più attuale nelle grandi metropoli, visto il crescente numero di ciclisti, che utilizzano la bicicletta come mezzo di lavoro.
La Cassazione infatti con la recente pronuncia n. 31009/2018, si esprime in tema di Incidente sorpasso bicicletta.
La vicenda trae origine dall’accoglimento del ricorso attraverso cui parte istante, appunto uno ciclista, richiedeva il risarcimento dei danni riportati per le lesioni a causa di un autocarro ‘rimasto ignoto’ che nel effettuare un sorpasso, provocava una violenta caduta.
In sede di Appello, i Giudici avevano ritenuto responsabile del sinistro anche la ciclista, ritenendo pertanto configurabile un concorso di colpa nella misura del 50%, oltre al mezzo ‘pirata’ però rimasto sconosciuto.
Nell’analizzare la vicende la Corte pur riconoscendo che l’autocarro aveva urtato la bicicletta, provocando in tal modo la caduta della ciclista, ritenevano che non fosse provata la correttezza della condotta della bicicletta e il preciso svolgimento del sinistro.
La ciclista, contraria all’interpretazione normativa, sentenziata in sede di appello, proponeva ricorso per Cassazione ritenendo provata la responsabilità dell’ignoto autocarro nel sorpasso bicicletta sinistro.
I supremi Giudici, nella disamina degli atti di causa, ritenevano di dover accogliere le ragioni della ricorrente.
Hanno pertanto ritenuto che, in caso di Incidente sorpasso bicicletta, le modalità richieste dal Codice della Strada, all’art. 148, comma 3, prevedono che: ‘il conducente che effettua il sorpasso di un veicolo o di un altro utente della strada, che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad un adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio’.
Aderendo a tale assunto normativo, gli Ermellini hanno ritenuto responsabile il conducente dell’autocarro che aveva effettuato imprudentemente il sorpasso bicicletta sinistro.
Ed invero, la Cassazione ha ribadito che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi o motocicli, aventi già di per se un equilibrio particolarmente instabile, devono assicurarsi di lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto degli imprevisti della strada e/o altre cause che possano rendere motivo di pericolo per gli altri utenti.
Al fine di evitare che nel sorpasso bicicletta sinistro, devono sussistere condizioni di assoluta sicurezza, ed in ogni caso il conducente deve rinunciarci se a seguito di un attenta valutazione, ritenga che non vi sia un congruo spazio per effettuare il sorpasso.
La conclusione a cui sono giunti gli Emeriti Giudici, è inoltre suffragata dall’art. 106 Codice della strada, che in tema di sorpasso, richiede il giusto apprezzamento dal parte del conducente di uno spazio libero sufficiente.
Con spazio libero sufficiente, si ritiene non solo la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungono nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.
Pertanto ogni qualvolta tale spazio, manca o non sia sufficiente, il conducente del veicolo che vuole effettuare il sorpasso, deve desistere.
La Cassazione, cassando quando ritenuto in sede di Appello, ha inoltre sottolineato che l’art. 2054, comma 2, c.c., essendo una norma sussidiaria, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata non ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.