Incidente stradale: carrozzeria convenzionata

Incidente stradale: carrozzeria convenzionata

Incidente stradale: carrozzeria convenzionata

Danni all’auto? Devo rivolgermi alla carrozzeria autorizzata?

Spesso accade che si subiscano dei danni alla propria autovettura. Accade spesso che l’automobilista si rivolga per la riparazione ad un carrozziere di propria fiducia e non ad una carrozzeria autorizzata per non attendere troppo tempo e che magari non si conosce. Accade quindi che l’automobilista paghi anticipatamente il prezzo delle riparazioni e successivamente si rivolga all’Assicurazione per chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’assicurazione può rifiutarsi di pagare se l’automobilista ripara la propria vettura presso un concessionario non autorizzato?

Incidente stradale: carrozzeria convenzionata. La vicenda

La vicenda trae origine dal procedimento avviato contro la propria Assicurazione dal proprietario di un veicolo di Torino che aveva pagato € 6.000,00 per le riparazioni necessarie dopo che il suo veicolo era stato interessato da una forte grandinata. Convinto che la sua polizza assicurativa, che includeva la copertura per eventi naturali, avrebbe coperto la spesa, contattava la compagnia che negava il rimborso basandosi su una clausola che imponeva l’obbligo di rivolgersi a centri convenzionati per le riparazioni.

Incidente stradale: carrozzeria convenzionata

L’assicurazione non può negare risarcimento carrozzeria non autorizzata: la decisione.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato nulla tale clausola, definendola vessatoria, poiché genera uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi del contratto. Inoltre, la clausola non era stata oggetto di trattativa individuale e non era adeguatamente evidenziata nel contratto, in violazione del Codice delle Assicurazioni.

Nonostante la difesa della compagnia assicurativa avesse sostenuto che la clausola fosse chiaramente indicata nel contratto, il Tribunale ha ritenuto che, oltre a creare un notevole squilibrio a danno del consumatore, il contratto era redatto in modo ingannevole, mancando di trasparenza e chiarezza riguardo alle limitazioni delle garanzie.

Conclusioni.

Pertanto, è possibile affermare che una compagnia di assicurazioni non può rifiutarsi di pagare i danni causati dalla grandine solo perché l’automobilista ha scelto un carrozziere non convenzionato. Il Tribunale ha condannato la compagnia assicuratrice a risarcire 10.000,00 euro, di cui 6.000,00 per le riparazioni e 4.000,00 per le spese legali, al proprietario del veicolo.