Incidente stradale comproprietario: Il passeggero comproprietario del veicolo va sempre risarcito?
In caso di incidente stradale il passeggero ha sempre diritto al risarcimento dei danni fisici da parte dell’assicurazione dell’auto in cui si trovava?
In caso di incidente stradale, l’assicurazione risarcisce il conducente dell’automobile solo se ha ragione, mentre l’eventuale passeggero trasportato all’interno dell’ auto al momento dello scontro ha diritto ad essere risarcito immediatamente, a prescindere dalle responsabilità del sinistro; in buona sostanza, tanto nelle ipotesi in cui il conducente che gli stava dando un passaggio fosse nella ragione, quanto in quella del torto, la sua assicurazione deve comunque indennizzare il trasportato per tutti i danni fisici riportati. E ciò vale sia nel caso in cui si tratti di trasporto a titolo di cortesia gratuito o oneroso.
La recente sentenza della Cassazione n.19986/2016 ha statuito che l’assicurazione deve risarcire tutti i danni fisici riportati dal passeggero nello scontro, a prescindere dalle colpe del conducente anche se si tratta del coniuge in comunione dei beni e proprietario dell’autovettura. Il marito o la moglie comproprietario dell’auto ha diritto al risarcimento del danno anche se la polizza assicurativa esclude tale diritto.
In conclusione:
- Chiunque viaggia a bordo di un veicolo a motore in qualità di passeggero ha diritto ad essere risarcito nel caso in cui dovesse rimanere coinvolto in un incidente stradale;
- Il marito o moglie, comproprietario del veicolo che si trovava al momento dell’incidente stradale nello stesso, ha diritto al risarcimento dei danni fisici riportati nello scontro da parte dell’assicurazione.