Incidente stradale pedone. In generale la regola è che in caso di investimento del pedone, si presume che chi guida sia il responsabile ma il pedone non ha sempre ragione. Nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.
Incidente stradale pedone. La recente sentenza n. 380 del 7 giugno 2019, pronunciata dal Tribunale di Trieste, ha rappresentato il primo caso in Italia in cui una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché parlava al cellulare, si è vista ridurre pesantemente il risarcimento in quanto le è stato riconosciuto un concorso di colpa di ben l’80 per cento. I giudici hanno evidenziato come il pedone che attraversi la strada di corsa, sia pure sulle strisce pedonali, entrando nel flusso dei veicoli che procedono alla velocità imposta dalla legge, sia il responsabile esclusivo del suo investimento quando il guidatore dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sul proprio tragitto di marcia ha reso inevitabile l’incidente, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per eseguire un’idonea manovra di emergenza. La recentissima sentenza della Cassazione n. 140/2020 inoltre, ha stabilito la responsabilità del pedone che attraversa la strada con il semaforo rosso. Non solo: se l’investitore è un motociclista che, proprio a causa del pedone, cade e riporta lesioni serie, il pedone è penalmente responsabile.
Incidente stradale pedone. Il pedone quindi non ha sempre ragione, non almeno quando la sua imprudenza è talmente chiara e il comportamento così avventato da non consentire all’automobilista di evitare di investirlo, pur nel pieno rispetto delle regole del Codice della strada. In buona sostanza, l’automobilista è responsabile anche del comportamento imprudente del pedone, purché però quest’ultimo rientri però nel limite della prevedibilità.
Incidente stradale pedone. La Giurisprudenza negli ultimi tempi ha allargato le maglie della responsabilità di chi attraversa la strada senza guardare, per parlare al cellulare, passando con il semaforo rosso o lontano dalle strisce pedonali. Tutti comportamenti che contribuiscono a causare gli incidenti e ad attenuare, fino in alcuni casi ad annullare, la colpa dei conducenti. La regola è che in caso di investimento del pedone si presume che il responsabile sia il guidatore. Questo è quanto stabilito nell’art. 2054 del codice civile. Tale responsabilità però è possibile che venga condivisa con il soggetto investito o addirittura viene del tutto a mancare per il conducente qualora il pedone abbia assunto un comportamento anomalo e imprevedibile anche per chi, guidando, ha rispettato tutte le norme del Codice Stradale. Ciò comporta come conseguenza che il risarcimento del danno subito sarà ridotto notevolmente o addirittura non riconosciuto.