Incidente stradale responsabilità pedone. Non ha colpa il pedone che attraversa vicino le strisce. La precedenza spetta in ogni caso al pedone che attraversa la strada nella zona in cui si trovano le strisce pedonali, essendo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Non è possibile, infatti, predeterminare la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento.
Il conducente di un veicolo che si avvicina agli attraversamenti pedonali sarà dunque tenuto a prestare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata per consentire l’esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.
Incidente stradale responsabilità pedone: non ha colpa il pedone che attraversa vicino le strisce. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 47204/2019 valutando la vicenda di un pedone accusato dell’omicidio colposo di un ciclista. La donna aveva infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e, per questo, si riteneva a lei addebitabile la rovinosa caduta della vittima in bicicletta.
Tuttavia, la Corte territoriale ha confermato l’assoluzione del pedone per insussistenza del fatto in quanto l’attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato. Il ciclista, dunque, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni.
L’assoluzione viene confermata anche dalla Corte di Cassazione, nonostante la famiglia del ciclista deceduto prema sulla circostanza che la donna aveva attraversato la strada a nove metri di distanza dalle strisce.
Ad esempio, qualora il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, (il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti (cfr. Cass. n. 39474/2016).
Incidente stradale responsabilità pedone .Infine, con specifico riferimento ai casi di omicidio colposo provocato da incidente stradale, la Corte Suprema ha ripetutamente indicato la necessità di accertare se l’evento si sarebbe comunque verificato, anche ipotizzando l’osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo nel caso di specie.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta.