Indagini patrimoniali divorzio. In tema di assegno divorzile, onde valutare se effettivamente l’ex coniuge sia in possesso di redditi per il proprio autosostentamento, non sarà possibile procedere ad indagini patrimonili esplorative in costanza di assenza di prove.
A statuire quanto, è stata la Corte D’appello di Palermo attraverso la sentenza n. 1143 del 14 luglio scorso.
Si è previsto che, qualora dalle risultanze probatorie cartacee, non emerga l’evidenza di fonti di sostentamento dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile, non sarà possibile in assenza di prove, procedere ad indagini esplorative sulla consistenza patrimoniale dell’ex.
Per contro, le stesse invece saranno possibili, nei soli casi in cui, emerga dalla risultanze documentali, che esiste un qualche situazione, in grado di far dedurre che l’ex coniuge disponga di fonti di sostentamento, in grado di permetterle l’autosufficienza economica.
La sentenza oggetto di disamina, e stata emessa a seguito dell’impugnazione di un ex marito, che si doleva di quanto statuito in sede di divorzio, per l’aumento dell’assegno di mantenimento sia per i figli che per la ex moglie.
La Corte di Appello di Palermo, riconfermando quanto già sentenziato dal Giudice di prime cure, ha ritenuto che, esistendo un divario tra l’agiata situazione economica dell’appellante e quella precaria dell’ex moglie, trovava giustificazione l’aumento della misura dell’assegno di divorzio.
In ultimo, poi, la Corte di Appello di Palermo, con riferimento alle richieste istruttorie formulate, ha colto l’occasione per analizzare il principio, di cui si tratta, sotteso alla sentenza in commento: LE INDAGINI ESPLORATIVE PATRIMONIALI.
Con riferimento a quest’ultime, il Giudice, nel fissare la misura dell’assegno di divorzio, può disporre d’ufficio o su istanza delle parti indagini patrimoniali, con l’ausilio della polizia tributaria.
Tuttavia, trattandosi di una deroga alla regole generali sull’onere dalla prova, l’esercizio di questo potere discrezionale, non può essere attuato per sopperire alla mancanza dell’onero probatorio a carico della parte onerata.
Pertanto in assenza di prove e di risultanze documentali, non potranno essere disposte indagini esplorative sulla situazione reddituale dell’ex coniuge.
Le stesse, invece, potranno essere messe in atto, allorquando ci sia già una base istruttoria in atti, e le stesse siano indispensabili al fine di completare il quadro probatorio.
Il principio informatore, espresso dalla sentenza in commento, ha quindi ribadito quanto poi anticipato da altre due ordinanze in materia, emesse dalla Corte di Cassazione Civile n. 23263/2016 e n. 19422/2017.
In conclusione, dunque non sarà possibile procedere ad indagini tributarie, ai soli fini di formare un quadro probatorio mancante, di cui invece ne è onerata la parte.