Non è raro che i genitori accompagnino a scuola i propri figli con qualche minuto di anticipo e che questi, nel breve istante che li separa dall’ingresso in aula, sostino all’interno del cortile antistante la scuola e giochino con i propri amici in attesa del suono della campanella.
Se oramai risulta consolidato un profilo di responsabilità in capo agli insegnanti durante l’orario di lezione ai sensi dell’art. 2048 c.c., chi può ritenersi responsabile per le lesioni che i bambini si provocano, cadendo o giocherellando tra di loro, all’interno del cortile antistante la scuola il cui accesso era consentito ogni mattina dopo l’apertura del cancello?
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 04.10.2013 n. 22752 ha ritenuto responsabile degli infortuni la Scuola e il Ministero della Cultura per non aver organizzato un servizio di vigilanza che tenesse sotto controllo i bambini durante l’attesa prima di entrare in classe.
La scuola, pertanto, conserva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’alunno per il tempo in cui questi fruisce degli spazi e delle pertinenze scolastiche “predisponendo gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l’alunno procuri danno a se stesso”.
E tra le pertinenze scolastiche rientra proprio il cortile antistante l’edificio “del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stanziamento degli utenti ed, in particolare degli alunni, prima di entrarvi”.
Rimena invece confermato l’orientamento giurisprudenziale, più volte richiamato anche nei nostri blog, alla luce del quale non sarà previsto alcun risarcimento per i danni subiti dagli alunni a seguito di lesioni riportate fuori dall’Istituto scolastico (esempio gradini posti fuori dalla scuola ed oltre il cancello), non risultando così responsabili né la scuola né tantomeno il Ministero dell’Istruzione, bensì i genitori o chi ne fa le veci (Cfr. Cass Civ. n. 19160 del 06.11.2012) sui quali grava l’obbligo di sorveglianza e custodia nei confronti dei figli studenti.
Permane quindi responsabilità della Scuola solo ed unicamente nelle ipotesi di lesioni verificatesi al suo interno.