Investimento fuori dalle strisce pedonali: Nell’ambito dei sinistri stradali, che si sostanziano il più delle volte nell’investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore idoneo, a determinare l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2241/2019, ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rileva, infatti, che il fatto si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, è corretto attribuire al pedone il suo concorso di colpa.
Nel caso di specie, in tema di investimento fuori dalle strisce pedonali, la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di una signora defunta, riforma la sentenza di primo grado, rideterminando nella misura del 60% e del 40% la concorrente responsabilità dell’estinta e del conducente che l’aveva investita. Ricorrono in Cassazione i parenti della vittima, per i seguenti motivi:
- mancata valutazione della condotta del conducente, visto che la vittima, al momento dell’investimento, si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonale “segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”;
- erronea attribuzione al pedone della corresponsabilità prevalente nell’occorso, fondata esclusivamente sul fatto che “la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali”, senza aver viceversa tenuto conto del fatto che, se solo il conducente avesse rispettato l’obbligo di attenzione sancito dagli artt. 190 e 191 CDS, avrebbe potuto evitare l’investimento del pedone.
- La Corte di Cassazioneha più volte affermato che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
- “a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
- b) accertare in concreto la colpa del pedone;
- c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).”
- Ora, certamente la giurisprudenza avrebbe qualificato il comportamento assunto dalla defunta come concausa nella produzione dell’evento, atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.
- Corretta, dunque, è stata la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al calcolo delle percentuali di responsabilità di ciascuno dei due soggetti coinvolti nell’incidente.
- ” Nel caso di specie, in tema di investimento fuori dalle strisce pedonali, il giudice di primo grado non ha fatto altro che, alla luce delle indagini tecniche espletate e attraverso un percorso logico giuridico coerente, ritenere la condotta della vittima una “concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli.”