Assegno di mantenimento: può essere posto a carico della moglie? In certi casi sì!
Nella fattispecie una donna si era opposta al provvedimento della Corte d’Appello che, a seguito della sua richiesta di addebito della separazione, aveva invece stabilito il contrario, addossandole l’addebito e fissando un assegno di mantenimento di € 400,00 a favore dell’ex marito.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10823/2016, ha respinto il ricorso della donna, confermando l’assegno di mantenimento a favore dell’uomo, perché ha constatato l’esistenza di una relazione extraconiugale della donna.
Gli Ermellini hanno evidenziato che la donna non aveva provato la mancanza di un nesso eziologico tra l’infedeltà e la crisi coniugale, dimostrando che la sua condotta fedifraga si era inserita in un rapporto matrimoniale già in crisi.
L’infedeltà infatti viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge (art. 143 cc) a carico dei coniugi. Di conseguenza è in sé motivo che giustifica la separazione, in quanto è tale da far venire meno l’”affectio familiae” posto alla base del rapporto coniugale.
Tuttavia, spetta all’autore della violazione dell’obbligo dare la prova della mancanza del nesso o tra infedeltà e crisi coniugale, dimostrando che la condotta fedifraga si sia inserita in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. Situazione che si realizza quando nella coppia si arriva all’ “accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi” coniugali.
Per ciò che attiene all’onere probatorio, la Cassazione ha sostenuto che riversare la dimostrazione della rilevanza causale su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe in una probatio diabolica, dovendo provare che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dall’adulterio
La moglie quindi dovrà mantenere il marito!