L’istituto bancario deve garantire la sicurezza degli sportelli bancomat?
Nella fattispecie un uomo si recava presso un sportello bancomat per prelevare del denaro, tuttavia l’operazione non andava a buon fine e si faceva aiutare da uno sconosciuto, che con la scusa di assisterlo ne approfittava per spiare il codice pin.
Il correntista si rivolgeva immediatamente al vicedirettore della filiale, il quale lo rassicurava circa il fatto che avrebbe potuto certamente recuperare la carta il giorno successivo. Nel frattempo però venivano sottratti all’ uomo circa € 7.000,00!
I giudici di merito rigettavano la richiesta di risarcimento danni del correntista basandosi solo sul comportamento imprudente dello stesso.
Non erano state considerate però le negligenze della banca che non aveva prestato alcuna assistenza al cliente e aveva permesso che venissero effettuati prelievi per importi superiori al plafond giornaliero contrattualmente previsto.
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’uomo con sentenza 806/2016, ha affermato che non può essere omessa la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni.
Infatti, la diligenza posta a carico del professionista a norma dell’art. 1176 c.c. ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere.
Si sottolinea che la Cassazione ha comunque solo evidenziato alcuni profili da cui può derivare una responsabilità della banca; applicarli spetterà poi alla Corte d’Appello in sede di rinvio.