È prassi oramai consolidata che i genitori di uno dei due coniugi – sia per soddisfare il più possibile le esigenze abitative della famiglia che per agevolare gli sposi, limitando loro un oneroso dispendio di risorse economiche che ne deriverebbe – cedano in comodato d’uso (gratuito) un immobile di cui essi sono già proprietari.
Solitamente, secondo quanto disposto all’art. 1810 c.c. se “non è stato convenuto un termine (come in molti casi succede) né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata”, il comodatario è tenuto a restituire l’immobile non appena il comodante lo richieda.
Tuttavia, pare del tutto comprensibile che in caso di crisi dei coniugi e di successiva disgregazione del nucleo famigliare venga applicato un occhio di riguardo.
In sede di separazione, innanzitutto, si rammenta che la casa coniugale viene solitamente assegnata, laddove ci sono figli minorenni, al genitore collocatario, a prescindere dal titolo vantato sull’immobile, quindi anche laddove egli sia il comodatario.
È necessario, però, sottolineare che esistono due “forme” di contratti di comodato d’uso: quello dove è apposto un termine e che implica la restituzione dell’immobile e quello, invece, che non presenta alcun termine.
In tale caso, giurisprudenza costante è incline a ritenere che l’abitazione rimarrà ad uso pieno e completo del coniuge collocatario e i proprietari dell’immobile (verosimilmente i consuoceri) non potranno ancora tornarne in possesso.
C’è però un solo caso in cui, anche nell’ipotesi di comodato senza termine, il comodante può tornare nel possesso della casa prestata: se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto, quale la necessità di un uso diretto e personale dell’immobile oppure un deterioramento delle condizioni economiche del comodante che giustifichi la restituzione del bene anche ai fini di una sua vendita o locazione.
È questo ciò che ha chiarito la Cassazione nella recente pronuncia n. 25356 del 17.12.2015.
Gli Ermellini, infatti, avevano accolto la domanda di restituzione – già avvenute sia in primo grado che in appello – dell’immobile concesso i comodato poiché il bene aveva una struttura compatibile con la grave disabilità motoria che aveva colpito il comodante.
Tale bisogno, necessario, attuale, urgente e comprovato, legittima la risoluzione del contratto di comodato d’uso e giustifica la restituzione del bene concesso in comodato.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non è unanime, essendoci stata una sentenza che dava la possibilità al comodante proprietario di rientrare in possesso la casa (Cass. 2012/2013).