Attenzione a quello che scrivete su Facebook perché potreste essere condannati per un reato penale!
L’art. 595 del codice penale prevede che chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Nella fattispecie un signore aveva offeso un’altra persona postando un commento offensivo sulla bacheca Facebook dell’offeso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24431/2015, richiamando precedente giurisprudenza ha affermato che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet.
Gli Ermellini hanno precisato che in questo caso si applica l’aggravante prevista dal 3° comma dell’art 595 c.p. in quanto rilevano “la potenzialità, l’idoneità e la capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.
Deve quindi ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca del famoso social network realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per cui, se tale commento è offensivo, la relativa condotta integra il reato di diffamazione aggravata.