La Pensione di Reversibilità tra ex Coniuge e Coniuge Attuale del Defunto

Una recente sentenza del Tribunale di Milano del 20.3.2013 ha fatto chiarezza su cosa accade quando vi è concorso alla pensione di reversibilità tra due coniugi, uno divorziato e un altro attuale.

Ma cos’è la pensione di reversibilità? E’ un diritto che sorge per il coniuge in virtù di una aspettativa maturata, nel corso della vita matrimoniale.

Presupposti affinché la pensione di reversibilità spetti anche al coniuge divorziato sono:

–      non essere passato a nuove nozze;

–      la titolarità dell’assegno di mantenimento;

–      l’ anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico alla sentenza di divorzio.

Il legislatore ha inoltre stabilito che la pensione di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite sia attribuita tenendo conto della “durata del rapporto”.

Nella ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai coniugi concorrenti, la Cassazione, nella sentenza 2920 del 2000, ha affermato che il criterio della durata del rapporto (matrimoniale) non può essere considerato l’unico parametro su cui il giudice si deve basare, in quanto la sua applicazione esclusiva contrasta con la razionalità ed il buon senso. Gli Ermellini hanno indicato quali altri criteri a cui far riferimento: l’ammontare dell’assegno di mantenimento e le condizioni economiche dei coniugi concorrenti.

A tal fine, inoltre, appare giusto nella valutazione della durata della convivenza, considerare i numerosi casi in cui la vita in comune con il secondo coniuge sia iniziata al tempo in cui era già intervenuta la separazione giudiziale per il precedente rapporto e considerare pertanto anche tale rapporto di convivenza.

Quindi, riprendendo un precedente orientamento della Cassazione, il Giudice meneghino ha stabilito che nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge.

Pertanto, gli arretrati spettanti al divorziato, in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, devono essere posti solo a carico dell’ente tenuto al pagamento della pensione e non anche del coniuge superstite, che nel frattempo abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità.

In definitiva, se il coniuge defunto si era risposato ed esiste un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, il Tribunale attribuisce le quote spettanti a ciascuno di essi e tale diritto al trattamento di reversibilità nasce, nei confronti dell’ente erogatore, per entrambi, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge, salvo ovviamente la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versatigli in eccesso.