In fase di separazione consensuale accade molto spesso che i coniugi, mossi da troppa fretta o da superficialità, sottoscrivano accordi di cui ben presto si pentono – a distanza anche di poco tempo – non soddisfacendo più le iniziali aspettative ed esigenze e risultando non più convenienti.
Il Tribunale di Milano con decreto del 27.03.2013 ha rigettato l’istanza di un coniuge che chiedeva la revoca del decreto di omologa delle condizioni di separazione sottoscritte – appena cinque mesi prima – avanti al Giudice, deducendo solo generici vizi del consenso, ma lasciando tuttavia intendere di non avere attentamente riflettuto sul contenuto delle condizioni e sulle loro conseguenze nella realtà di oggigiorno.
La separazione consensuale trova la propria unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi avanti al Presidente del Tribunale e pertanto, la successiva omologa – previo controllo della regolarità del rito e della conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico – agisce come mera condizione di efficacia giuridica dell’accordo già raggiunto tra i coniugi, il quale integra un negozio giuridico già perfetto ed autonomo.
Pertanto, ogniqualvolta un coniuge ritenga che tali accordi già sottoscritti non risultino più convenienti o siano inficiati da vizi della volontà (inganni, raggiri, violenza), è esclusa la possibilità di far valere tali vizi attraverso la via interna del procedimento camerale e, in specie, con la mera unilaterale revoca del consenso in precedenza prestato.
Tutto ciò perché tale la modifica delle condizioni di separazione è possibile solo a seguito di fatti nuovi sopravvenuti che abbiano in qualche modo alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali le Parti avevano stabilito e sottoscritto le condizioni, risultando del tutto estranei, invece, i fatti preesistenti o concomitanti alla regolamentazione pattizia che non sono stati presi in debita considerazione o sono stati valutati superficialmente – per qualsiasi motivo – dai coniugi.
Anche laddove il dissenso unilaterale intervenga dopo la sottoscrizione delle condizioni di separazione ma prima dell’emissione del decreto di omologa (per il quale comunque si deve attendere qualche mese, a seconda del carico di mole di ogni singolo Tribunale), l’istanza di revoca è irrilevante poiché l’accordo è da ritenersi oramai perfezionato, fatta salva la possibilità per il coniuge dissenziente di agire in via ordinaria per far valere l’eventuale sussistenza dei vizi nella formazione della volontà.
Secondo l’art. 742 c.p.c. la revoca del decreto di omologa potrebbe pervenirsi laddove il medesimo risulti incompleto o inficiato da vizi.