La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 783 del 15.1.2013, ha ritenuto la società Autostrade responsabile di un incidente provocato da un pneumatico perso da un Tir lungo la carreggiata e l’ha condannata a risarcire gli automobilisti coinvolti nel sinistro, considerando che la sola presenza del corpo estraneo sull’asfalto giustifica la richiesta di danni, in quanto la società Autostrade ha un dovere generale di mantenere le massime condizioni di sicurezza per il traffico.
Prendendo in esame l’intera vicenda, la Suprema Corte ha individuato nell’articolo 2051 cod. civ., la norma che regola la fattispecie, che stava anche alla base della domanda risarcitoria del ricorrente; tale disposizione è applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti.
La responsabilità per cose in custodia trova un limite solo nel caso fortuito che – nei casi simili a quello in esame – va ravvisato quando il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione.
Il gestore dell’autostrada, per liberarsi dalla responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare sia il caso fortuito, e come tale del tutto imprevedibile, sia l’adempimento dei doveri di «diligente manutenzione».