La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione è iniziata quando il proprietario di un’autovettura Mercedes Benz ha convenuto in giudizio l’autorimessa ove era avvenuto il furto della sua auto per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell’omessa custodia. La compagnia assicuratrice dell’autorimessa, chiamata in causa dalla stessa, veniva condannata al risarcimento dei danni.
Tale sentenza veniva vittoriosamente impugnata dalla compagnia assicuratrice avanti alla Corte d’Appello, poiché il giudice di gravame escludeva che l’autorimessa avesse fornito prova che il furto rientrasse nei limiti del rischio assicurato come circoscritto dall’articolo 9 del contratto di polizza, ne’ che “l’elusione dell’attenzione dei custodi del garage”, potesse integrare ipotesi di dolo o colpa grave ai sensi dell’articolo 1900 c.c., comma 2.
La Corte territoriale riteneva, infatti che, “in considerazione delle misure di sicurezza esistente nell’autorimessa (quali custodi, cancelli, sbarra e segnale acustico)”, il furto era da ascrivere a “speciale abilita’ e destrezza tali da ingannare la buona fede dei custodi”.
L’autorimessa assicurata ricorreva in Cassazione contro tale sentenza, ritenendo che al caso concreto fosse inapplicabile l’articolo 1990 c.c., comma 2, (il quale prevede che l’assicuratore risponda per il sinistro cagionato “da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere”).
Gli Ermellini però confermavano le conclusioni dei Giudici d’appello ritenendo che l’assicurazione non dovesse rispondere “in ragione della esclusione, alla luce dell’accertamento di fatto compiuto, del dolo e della colpa grave dei custodi, non essendosi ritenuto che, in una fattispecie ascrivibile a furto avvenuto con “speciale abilita’ e destrezza“, gli stati soggettivi contemplati dalla citata norma potessero essere integrati dalla “elusione dell’attenzione” dei custodi del garage, aggiungendosi, in ogni caso, che era rimasta “del tutto indimostrata” l’esistenza dei presupposti di operativita’ dello stesso articolo 1900 c.c., comma 2.”
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