In sede di separazione o divorzio e in presenza di figli minorenni, il Giudice dispone, di norma e in via privilegiata, l’affido condiviso del minore cosicché entrambi i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale e condividere le scelte di maggior importanza e rilevanza del bambino.
Sono rari, invece, ma non per questo poco diffusi, i casi in cui il Giudice dispone l’affido esclusivo del minore ad un solo genitore rendendo questi l’unico a decidere sulle questioni più rilevanti ed importanti per il figlio senza interpellare l’altro coniuge.
E una delle circostanze che potrebbe giustificare la scelta di disporre l’affido esclusivo si presenta ogniqualvolta uno dei genitori si mostri inidoneo nel suo ruolo, presenti un grave deficit genitoriale e rechi un grave pregiudizio al benessere psicofisico del minore.
Naturalmente tale pregiudizio va considerato caso per caso, valutando attentamente tutti gli elementi e fattori.
Tra i casi per i quali sembra escludersi l’affido esclusivo ad un genitore si colloca, a torto o ragione, il comportamento aggressivo del genitore, seppure documentato da perizie e relazioni.
A tale decisione sono giunti i Giudici capitolini con sentenza n. 931/2015 i quali hanno rammentato che la regola generale resta l’affido condiviso che prevede l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di ambedue i genitori e la condivisione delle decisioni e scelte di maggior importanza.
Affinché si opti per l’affido esclusivo occorre che a carico di uno dei due genitori risulti “una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come per esempio la lontananza del genitore dal figlio, il suo disinteresse per le esigenze di cura, istruzione ed educazione.
La deroga all’affido condiviso devono essere motivate non solo sotto il profilo positivo (idoneità del genitore affidatario), ma anche sotto il profilo negativo (inidoneità educativa tale da escludere il pari esercizio della responsabilità genitoriale perché non rispondente all’interesse superiore del figlio).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non si possa optare per l’affido esclusivo in caso di aggressività e impulsività del padre, in quanto tali atteggiamenti non hanno creato difficoltà o pregiudizio alla crescita, al benessere e all’educazione del minore.