L’amministratore di condominio può sospendere l’erogazione dei servizi ai condomini che siano in ritardo con i pagamenti?
Il nuovo art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore condominiale, in via di autotutela e senza ricorrere al giudice, di sospendere la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato al condomino moroso.
Nella fattispecie un condomino aveva presentato ben due ricorsi d’urgenza per ottenere l’immediato ripristino dell’erogazione della fornitura d’acqua. Entrambi rigettati!
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 5 giugno 2015, ha condannato per lite temeraria il condomino moroso che aveva riproposto lo stesso ricorso cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere il riallaccio al servizio idrico.
Infatti, il ricorrente ha reiterato i medesimi profili di inammissibilità del primo ricorso relativi alla mancata indicazione degli estremi della causa di merito, quali l’oggetto ed il petitum della controversia, nonché la natura dell’azione che intendeva esercitare.
Inoltre, il Giudice modenese ha rilevato che il nuovo art. 63 disp. att. c.c. non richiede che la sospensione del servizio sia prevista dal regolamento condominiale, quindi l’amministratore può sospendere i servizi di propria iniziativa, purché l’intervento sospensivo possa essere operato intervenendo sulle parti comuni dell’impianto.
Su tale materia, al fine di bloccare l’azione dell’amministratore condominiale, è stata spesso eccepita l’ essenzialità del servizio idrico.
Nel caso in esame, però, vi era anche carenza di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente occupava senza titolo l’immobile, del quale aveva dapprima perso, con il pignoramento, il possesso, e poi, con la qualifica di custode, la detenzione semplice.
Si ricordi tuttavia che si tratta pur sempre di un Tribunale ordinario e non di pronuncia della Cassazione.