Non saranno certamente pochi coloro che si sono chiesti se l’assegno periodico – disposto dal Giudice in sede di separazione o divorzio e posto a carico del coniuge onerato non affidatario a titolo di mantenimento dei figli e/o dell’altro coniuge – possa essere scaricato dalle tasse.
Innanzitutto, non tutti gli assegni di mantenimento sono deducibili, ma soltanto quelli corrisposti all’altro coniuge – anche laddove questi sia residente all’estero – a condizione che risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, rimanendo, invece, non deducibili quelli per il mantenimento dei figli.
Tuttavia, non tutti gli assegni destinati al mantenimento del coniuge sono deducibili.
Non è deducibile, per esempio, l’assegno corrisposto in un’unica soluzione, cosiddetto una tantum che si verifica laddove il coniuge separato, al posto di corrispondere di volta in volta, mensilmente la somma determinata dal Giudice, si accorda a pagare un’unica somma – di importo decisamente rilevante e considerevole – liberandosi, così, da ogni altro futuro pagamento.
Non è possibile scaricare neppure il pagamento effettuato in un’unica soluzione quando risulta che il versamento, nonostante fosse unico, sia stato in realtà frazionato e dilazionato in un numero definito di rate.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che non sono deducibili i premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore del coniuge divorziato, anche se stabilito nella sentenza del Giudice.
Ancora, viene negata la deducibilità delle somme corrisposte da un coniuge separato per le rate di mutuo in forza dell’acquisto della casa familiare assegnata all’altro coniuge, con corrispondente rinuncia di quest’ultimo all’assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
Una recente pronuncia della Suprema Corte, la n. 13029 del 24.05.2013, ha stabilito, invece, che è deducibile il contributo periodico e fisso alle spese della casa coniugale assegnata all’altro coniuge.
Il Legislatore ha equiparato poi il reddito derivante dall’assegno di mantenimento a quello conseguente il rapporto di lavoro subordinato e, per tale motivo, il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto a dichiararlo e a pagare le relative imposte e tasse.