L’Assegno di Mantenimento per Figlio Non si Tocca!

 

È fuori discussione che i figli siano la cosa più bella che può capitare nella vita di una coppia!

Ed è quindi giusto e doveroso che a ciascun figlio venga dato il meglio che i genitori, a secondo della capacità economiche, possano offrire: un titolo di studio, cure mediche in caso di malattie, il vestiario che, a seconda dell’età, può diventare più sofisticato e ricercato, una sana attività sportiva.

Tutto ciò influisce, necessariamente, sull’aspetto più meramente economico e materiale, soprattutto se i figli sono più di uno.

E se è vero che se, soprattutto in questi tempi di crisi economica, si può “stringere la cinghia” laddove tra i genitori vi è armonia e amore, quando alla mancanza di soldi si aggiunga la mancanza di amore e la coppia scoppia, iniziano i problemi.

Con la separazione, il Giudice può disporre l’assegno di mantenimento sia a favore della moglie che dei figli.

A tale dovere di mantenimento dei figli, non si può sottrarre il coniuge obbligato (genitore non affidatario), neppure quando i figli vivono per un determinato periodo di tempo con lui, per esempio durante le vacanze estive o durante qualunque altro periodo di convivenza.

A tal proposito, il Tribunale di Roma con sentenza n. 6228/2013 ha respinto il ricorso presentato da un padre al quale la moglie chiedeva un arretrato di ben 60 mila euro per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a titolo di contributo per la figlia nel periodo in cui la bambina aveva vissuto con lui, nonostante il Tribunale l’avesse affidata alla madre, genitore affidatario.

Il Tribunale capitolino, infatti, ha ribadito che il padre non poteva arbitrariamente sospendere il versamento del mantenimento periodo solo perché la figlia si era trasferita dal padre per un breve periodo di convivenza: per farlo, avrebbe dovuto chiedere una modifica delle condizioni di separazione.

Il Tribunale di Roma ha aggiunto inoltre che se il genitore non affidatario, obbligato al mantenimento del figlio, fa in loro favore delle elargizioni di altra natura (regali, vacanze), le stesse devono essere considerate dei doni, dei regali dettati da mero spirito di liberalità e che, comunque, non possono mai sostituire l’assegno mensile.

Tale sentenza si trova perfettamente in sintonia con l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, su tutte la sentenza n. 566 del 2011, la quale vede nell’assegno di mantenimento “una rata mensile di un assegno annuale stabilito alla luce delle esigenze della prole rapportate all’anno e che non può essere diminuita neppure in caso di elargizioni quali viaggi, e vestiti e/o borse firmate”.

Quindi, il genitore non affidatario che tiene con sé per un periodo di tempo limitato il figlio non può ritenersi automaticamente esonerato dal mantenerlo!