In sede di separazione, il Giudice stabilisce in capo al coniuge non affidatario la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per i figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti quantificato in una somma fissa e determinata, oltre all’esborso, posto a carico di entrambi i coniugi, di una percentuale per le spese straordinarie (intese quali spese eccezionali quali interventi chirurgici, spese per occhiali, lezioni private, patente, acquisto del motorini) variabile nella misura del 50%, 75% o, addirittura, in casi rari, del 100%.
Tuttavia, l’assenza, l’indifferenza di un genitore, nella fattispecie un padre, può spingere il Giudice a determinare un assegno omnicomprensivo nel quale sono incluse in via forfettaria anche le spese extra, proprio per evitare ogni volta spiacevoli e faticose procedure di recupero del credito.
Ed è proprio quello che ha deciso il Tribunale meneghino con una sentenza del 16.07.2014 quando ha accolto la domanda di una donna – madre di una figlia quattordicenne – che chiedeva all’ex coniuge il mantenimento della figlia, oltre al rimborso delle spese sino ad allora esborsate, unitamente al risarcimento del danno morale per la non curanza della figlia minorenne da parte dell’ex marito.
Il Giudice milanese, infatti, accertata la capacità economica del padre, ha sottolineato che “il fatto stesso della nascita” obblighi il genitore ad occuparsi dei figli “sia dal punto di vista morale che materiale e ciò a prescindere da un progetto di genitorialità”.
Vi è di più. Il genitore che da solo si è occupato dei bisogni del figlio, avrà diritto di regresso per la corrispondente quota, quantificabile in via equitativa.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto un danno esistenziale in capo alla figlia, privata della figura paterna a causa di un comportamento consapevole e colposo del padre”.