Preventivo superiore a quanto prospettato. La sentenza n. 10891 del 4 maggio 2017, pronunciata dalla Corte di Cassazione affronta un delicato tema sempre attuale riguardante i lavori di ristrutturazione in casa.
Non di rado infatti accade che si è soliti effettuare lavori in casa preventivo superiore, contestando in tal modo i maggiori oneri richiesti all’appaltatore.
A dirimere tali liti, pronunciandosi in merito, è intervenuta la Cassazione, la quale ha chiarito che in caso di lavori in casa con un preventivo superiore a quanto prospettato al cliente, l’appaltatore è tenuto ad eseguire la variazioni rispetto al progetto originario che si rendano necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate.
Ragione per la quale lo stesso ha diritto di vedersi riconosciuto il maggior corrispettivo richiesto.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, un soggetto aveva appaltato, ai sensi dell’art. 1655 e ss. cod. civ., l’esecuzione di alcuni lavori edili ad una ditta, la quale gli aveva presentato un determinato preventivo di spesa.
Alla conclusione dei lavori in casa preventivo superiore, ed il committente aveva deciso di non pagare nulla di più di quanto determinato attraverso il preventivo.
Di conseguenza, il titolare della ditta edile aveva deciso di agire in giudizio, al fine di vedere condananto il committente al pagamento di quanto dovuto.
Il Tribunale di Pordenone pronunciandosi in primo grado, aveva condannato il committente e la sentenza era stata confermata anche in sede di appello.
Quest’ultimo ritenendo le precedenti pronunce ingiuste, aveva proposto ricorso per Cassazione.
La difesa del ricorrente, nelle propri motivazioni, osservava che la Corte d’Appello, non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che la ditta edile non aveva mai comunicato che, per le opere eseguite, sarebbe stato richiesto un compenso maggiore, rispetto a quello preventivato.
Si sottolineava inoltre, che non erano mai state richieste opere aggiuntive e che il proprio padre aveva anche aiutato la ditta nell’esecuzione dei lavori.
Gli Ermellini, però rigettavano le motivazioni addotte.
Secondo i Supremi Giudici, nel corso del procedimento, era stato accertato che all’impresa erano state commissionate delle opere ulteriori rispetto a quelle previste nel preventivo.
Tali opere risultavano per altro necessarie al fine di completare l’opera a regola d’arte.
Ed inoltre si osservava che, l’aiuto del padre fosse stato di poco conto.
Con riferimento poi all’eccezione della mancata comunicazione della necessita di opere aggiuntive, la Cassazione precisava che il pagamento delle opere aggiuntive eseguite da un appaltatore è dovuto indipendentemente dal fatto che il committente sia stato avvertito.
Ai sensi dell’art. 1176 c.c., infatti l’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere con diligenza e a regola d’arte, utilizzando un adeguato sforzo tecnico ed eseguendo tutte le attività che si rendano, di volta in volta, necessarie per il completamento dell’opera commissionata.