Nell’attività medico – chirurgica, più che in ogni altra professione, è presente un alto margine di fallibilità umana tale da rendere incerto e rischioso anche l’intervento più semplice e, per questo motivo, non sono poche in tutta Italia, le cause promosse contro i professionisti a seguito di un intervento che ha causato danni al paziente o, purtroppo, il suo decesso.
Proprio al fine di non incrinare o danneggiare ulteriormente il rapporto medico – paziente e di ridurre i costi per la cosiddetta “medicina difensiva” (che ogni anno raggiunge circa i 10 miliardi di euro), tenendo in considerazione i principali e maggiori indirizzi giurisprudenziali, è stato convertito in Legge, la n. 189/2012, nota come Legge Balduzzi, il decreto legge che ha ridimensionato la responsabilità dei medici, giungendo, in alcuni casi, alla depenalizzazione della loro colpa.
Infatti, il professionista che, seguendo scrupolosamente non solo le comuni e generali regole di prudenza, perizia e diligenza, ma altresì le linee guida così come stabilite dalla comunità scientifica, non dovrà più rispondere di omicidio colposo, laddove si verifichi un evento infausto (quale la morte del paziente),fatto salvo, tuttavia, il diritto, in sede civile, al risarcimento del danno subìto, danno che d’ora in poi tra l’altro, verrà liquidato ai sensi degli art. 138 e 139 del decreto legislativo n. 209/2005.
Su tale ridimensionamento della responsabilità medica e conseguente depenalizzazione a colpa lieve, si è pronunciata, per la prima volta, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha anticipato le motivazioni di una sentenza che ha annullato con rinvio una condanna per omicidio colposo nei confronti del medico.
Nella fattispecie, il professionista aveva osservato le linee guida pubblicate per quello specifico intervento e ciononostante il paziente era deceduto a causa di una complicazione durante un’operazione di ernia del disco recidivante.
Il principio della nuova normativa ha parzialmente depenalizzato le fattispecie colpose in questione, rendendo così applicabile a norma più favorevole al reo come dettato all’art. 2 c.p., per la gioia dei medici e delle Compagnie Assicurative.