Bed and breakfast in condominio lecito anche se il regolamento condominiale lo vieta.
Non sono pochi gli italiani che, per “sbarcare il lunario”, concedono in locazione le proprie case di proprietà (magari le seconde case) o, addirittura, investono in appartamenti, spesso monolocali, che poi danno in affitto, anche per brevi soggiorni, come affittacamere, o, meglio conosciuti bed and breakfast.
Tuttavia, non sono poche le controversie che sbocciano come germogli primaverili a seguito della presenza e dell’andirivieni, negli orari più disparati del giorno e della notte, di clienti estranei alla compagnie condominiale, che non sono quindi né proprietari né inquilini.
Ed ecco che il Condominio è in prima fila nell’azionare procedimenti, che vanno dal semplice atto di citazione sino a procedimenti cautelari.
Nella fattispecie, il Condominio, in persona dell’Amministratore, con ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc (procedimento accessorio e molto rigoroso che richiede la presenza di due requisiti, il periculum in mora e il fumus boni iuris, che analizzeremo a breve) chiedeva che il Tribunale meneghino inibisse la condomina proprietaria , nonché il conduttore del monolocale , l’attività di bed and breakfast.
A tutela delle proprie ragioni, il Condominio precisava che il suddetto utilizzo fosse contrario al regolamento condominiale e che, comunque, la presenza di tale attività incideva notevolmente sulla tranquillità e sicurezza dei condomini.
Nonostante, il Tribunale considerasse l’attività espletata all’interno dell’appartamento in violazione di quanto stabilito dal regolamento condominiale, tale circostanza non poteva apparire, da sola, meritevole di accogliere la domanda cautelare.
Infatti, la condizione per trovare accoglimento e ottenere tutela cautelare, è la rigorosa e contestuale presenza dei due requisiti sopra enunciati ovvero il fumus boni iuris, cioè una parvenza che possa giustificare la presenza di un diritto che tutela quella determinata situazione di diritto e il periculum in mora , ovvero un imminente e irreparabile danno che non si può tutelare con un semplice e tradizionale giudizio di cognizione, certamente con tempi molto più lunghi.
Limitatamente a tale requisito, il Condominio non è riuscito a fornire alcun elemento tale da poter desumere un effettivo e concreto pregiudizio o pericolo alla tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni a seguito dell’espletamento di tale attività.
E così il Tribunale meneghino ha radicalmente escluso un’effettiva e concreta messa in pericolo della pace e della quiete condominiale.
Ciononostante, è fuori dubbio che la violazione del regolamento condominiale, unitamente alla pace e letizia possano comunque essere tutelate attraverso vie ordinarie, ma in tal caso, il Condominio era ricorso a vie cautelari (procedimento del tutto accessorio e strumentale, oltre che urgente) non riuscendo, tuttavia, a dimostrare il pregiudizio irreparabile o imminente, onere davvero difficile e gravoso da provare.
E così, per il Tribunale meneghino, in un procedimento cautelare, l’esercizio di un bed and breakfast, anche se in violazione con il regolamento condominiale, è legittimo perché non è stato provato l’effettivo pericolo della sicurezza e tranquillità dei condomini.