In tema di affidamento e collocamento dei figli di coniugi separati, l’ex coniuge non ha più il potere d’imporre all’altro di rinunziare a un trasferimento lavorativo.
La decisione di trasferirsi non comporta automaticamente la perdita dell’affidamento o del collocamento dei figli, infatti riguardo a ciò il giudice decide caso per caso solo in base al prevalente interesse dei minori.
Nella fattispecie, un padre aveva provato ad opporsi al trasferimento della moglie in altra regione con le sue due figlie (di 5 e 9 anni), ma senza risultato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9633 del 12.05.2015, ha ritenuto che, una madre abbia il diritto di seguire il proprio lavoro e trasferirsi nonostante ciò renda più difficoltosa all’altro genitore la visita dei figli.
Gli Ermellini hanno inoltre ritenuto insostituibile per le bambine la presenza quotidiana della figura materna, apportatrice di una speciale carica affettiva, anche se le figlie fossero ormai “affrancate da una stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre quanto alle esigenze primarie e più elementari di vita” .
Quindi il diritto della madre affidataria di autodeterminazione nella scelta della residenza, propria e della prole, e la sua indispensabile presenza per un corretto sviluppo psico-fisico dei figli, mutando orientamento rispetto a quanto deciso in altre sentenze, hanno prevalso sul rapporto quotidiano tra padre e figlia.
Vedremo se tale orientamento diverrà prevalente o meno.