A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di essere stato privato dell’utilizzo della linea telefonica quando la propria compagnia – improvvisamente e senza preavviso – aveva interrotto la linea all’interno di uffici o studi professionali?
Orbene, la sospensione improvvisa e non dipesa da alcuna colpa imputabile al fruitore del servizio arreca indubbiamente danni e disagi in capo all’utente, danni che devono essere risarciti.
Esaminando con più attenzione, il rapporto contrattuale relativo alle utenze (ovvero gas, luce e soprattutto linea telefonica) rientra perfettamente nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria dove una Parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose.
Gli obblighi derivanti da tale contratto impongono, pertanto, ogni forma di assistenza, correttezza, e diligenza.
Negli anni passati, già diversi Tribunali avevano precisato che la sospensione improvvisa, arbitraria e non imputabile a colpa dell’utente è affetta da illiceità ed idonea ad arrecare disagi e danni, specie se si tratta di una linea telefonica ad uso professionale.
In tal caso, è perfettamente configurabile, infatti, non solo un danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico, ma anche il lucro cessante che si concretizza con l’impossibilità di ricevere le prenotazioni mediante l’uso del telefono e, di conseguenza, con perdita di clientela o fornitori.
Più recentemente, il Tribunale di Roma con sentenza n. 22789 del 15.11.2014, inoltre, in una causa di risarcimento del danno a seguito della interruzione senza preavviso della linea telefonica, aveva rilevato che all’esito delle istanze istruttorie, era stata provata l’inadempienza contrattuale da parte dl gestore telefonico, per non aver assicurato la regolare fruizione del servizio stesso, alle condizioni contrattuali concordate.
Da ciò è derivato il pagamento da parte della società telefonica di un indennizzo in favore dell’utente proporzionato al disservizio subito, da calcolarsi alla luce delle condizioni generali di abbonamento.
Limitatamente al danno non patrimoniale, il Giudice capitolino, invece, non ha riscontrato alcuna prova circa un pregiudizio esistenziale idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione della sfera personale tale da poter, appunto, riconoscere un risarcimento del danno non esistenziale in capo all’utente.