Il continuo abbaiare del cane può essere considerato un disturbo alla quiete domestica tale da giustificare l’anticipato recesso dal contratto di locazione?
Nella fattispecie un’inquilina si è opposta al decreto ingiuntivo fatto dall’ ex padrona di casa per il pagamento dei canoni scaduti, eccependo che nulla era dovuto in quanto aveva esperito il diritto al recesso anticipato dal contratto di locazione per gravi motivi (ex articolo 4, legge 392/78).
Recesso che normalmente prevede un preavviso di sei mesi, salvo diverse disposizioni contrattuali.
I gravi motivi consistevano nel disturbo arrecatole dal continuo abbaiare del cane di proprietà dell’inquilino del piano sovrastante.
La Cassazione, nella sentenza 12291 del 2014, ha evidenziato che i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione.
Dalle testimonianze emerse durante il processo, è stato provato che le condizioni di stress indotte dal disturbo alla quiete e al riposo notturno hanno avuto ripercussioni sulla salute dell’inquilina e hanno reso oltremodo gravosa, se non addirittura intollerabile la prosecuzione del rapporto locatizio per causa indipendente dalla volontà della stessa conduttrice.
Quindi, anche se il conduttore avrebbe avuto la facoltà di agire personalmente contro il terzo, per far cessare le molestie, ciò non esclude la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di tutela giuridica, come nel caso di specie in cui l’inquilino ha preferito andarsene.