La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11517 del 14.5.2013, non ha ritenuto sussistere alcuna responsabilità da parte della società Autostrade per un incidente provocato dalla presenza di un cane randagio presente sulla carreggiata.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’evento dannoso si fosse verificato prima che l’ente gestore dell’ autostrada avesse avuto la possibilità di rimuovere la situazione di pericolo, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata. La presenza del cane integrava infatti il caso fortuito, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 2051 c.c., ovvero la responsabilità per cose in custodia.
Infatti, la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c., presuppone, comunque, l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul custode; in particolare, è all’attore che compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.
Nella fattispecie, la Corte di Appello di Catania ha accertato che la strada, nella sua effettiva consistenza, presentava tutti i requisiti di sicurezza per l’incolumità’ delle persone, sicché ha coerentemente considerato che la domanda contro l’ANAS non meritava accoglimento. Infatti non si può pretendere che gli svincoli autostradali siano presidiati per evitare l’ingresso di animali.