Liti condominio competenza: Attraverso la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 28 agosto 2018 n. 21227, viene esaminato un nuovo principio in materia di liti condominio competenza.
La sentenza che esprime il principio in materia, ha avuto origine a seguito del ricorso per Cassazione proposto da un condomino che riteneva illegittima la decisione pronunciata dal Tribunale con il quale si dichiarava incompetente per valore in favore del giudice di Pace.
Oggetto delle liti era l’impugnazione di delibere assembleari in materia di lavori di rifacimento tubazioni e ristrutturazione del giardino.
Secondo il Tribunale, l’importo di tali lavori a carico del ricorrente in ragione dei millesimi detenuti, risultava di valore inferiore ai 5.000 Euro e pertanto in caso di liti condominio competenza doveva devolversi per valore al Giudice di Pace.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal condomino, ritenendo corretto il ragionamento seguito dal Giudice di merito, secondo cui ai sensi dell’art. 7 del Codice di procedura civile, sussiste in tal caso la competenza per valore in seno al Giudice di Pace.
Secondo gli Ermellini, ‘ ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all’impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre far riferimento all’entità della spesa specificamente contestata, e ciò ancorché l’attore abbia chiesto l’annullamento delle delibere’.
Il principio espresso in materia di liti condominio competenza, è conforme al principio già espresso e consolidato in giurisprudenza, il quale afferma che ‘ ai fini della determinazione della competenza, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea’.
Questo perché, in linea di massima e in generale, allo scopo di determinare la competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente sul valore della causa.
Il principio sopra riportato è stato tra l’altro espresso da una precedente sentenza della Corte di Cassazione la n. 6363 del 16 marzo 2010.
Riassumendo, in tema di liti condominio competenza si può dunque affermare che, nel caso in cui venga impugnata una delibera avente ad oggetto l’esecuzione di lavori, l’interesse ad agire del ricorrente coincide con l’importo che questi sarebbe tenuto a corrispondere e non l’intero valore dei lavori.
Pertanto la competenza per valore del Giudice da adire, verrà determinata dall’obbligazione che il ricorrente sarebbe tenuto a versare.