È diritto sacrosanto dei figli, nonostante la fine del matrimonio dei genitori e le continue tensioni, il rancore, la rabbia e l’astio che si trascinano con sé dopo una separazione o un divorzio, continuare a vedere e incontrare il genitore non collocatario, il più delle volte il padre, nel pieno rispetto del calendario di visite stabilito dal Giudice.
Così, i dissidi, che il più delle volte persistono ancora tra ex coniugi, non devono coinvolgere i figli, i quali dovrebbero essere preservati e continuare, per quanto possibile, a mantenere un rapporto sereno ed armonioso con il genitore non collocatario.
Ricade infatti in capo al genitore collocatario il preciso dovere non solo morale ed umano ma anche giuridico di consentire, nei limiti del possibile, il riavvicinamento del figlio con l’altro genitore.
Un comportamento ostruzionistico da parte del genitore collocatario a danno dell’altro, infatti, crea nel figlio inutili danni nel suo percorso di crescita, nel rapporto relazionale con gli adulti, oltre a violare le precise decisioni del Giudice.
Ai sensi dell’art. 709 ter c.c. così come introdotto dalla Legge 54/2006 in tema di affido condiviso, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrecano pregiudizio al minore o ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il Giudice può modificare i provvedimenti già presi ed ammonire il genitore inadempiente, disporre a carico del genitore inadempiente il risarcimento dei danni endofamigliari nei confronti del minore o dell’altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di 75 euro e un massimo di 5.000 a favore della Cassa delle Ammende.
In ossequio a tale principio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4176 del 21.02.2014 ha condannato una madre, affidataria esclusiva dei figli minori che aveva sempre serbato un atteggiamento resistente rispetto all’esercizio di visita del padre tanto da “eliminare” la figura paterna, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende.
La donna, infatti, aveva progressivamente impedito gli incontri tra il padre e i figli, incontri che comunque si sarebbero svolti in modalità protette alla luce dell’indole piuttosto violenta dell’uomo secondo il calendario di visita stabilito dal Tribunale.