Mail valenza probatoria Con la sentenza offerta in commento la n. 11402 del 16 ottobre 2016, emessa dal Tribunale di Milano, si affronta il delicato confine in tema di valenza probatoria di una classica mail, dispetto ad una pec certificata, all’interno di un processo civile.
La pronuncia in sentenza, trae origine dal caso sottoposto all’esame del Tribunale di Milano, ove il debitore aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo, attraverso il quale gli era stato ingiunto il pagamento di alcune fatture, relative a compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica informatica.
Il tribunale, letti gli atti di causa, respingeva l’opposizione presentata, confermando il decreto ingiuntivo emesso, sulla base, oltre che delle prove testimoniali, della valenza di una mail classica, prodotta in giudizio dal ricorrente e ricevuta dall’opponente, ove si evinceva che l’ingiunto, aveva dichiarato nella stessa, ammettendo quindi implicitamente il proprio debito che “…a seguito di insolvenze dei propri crediti ‘…non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi…, ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente”.
La produzione del documento informatico, nello specifico una classica mail, e non dunque una pec attraverso la quale si certifica l’identità del soggetto inoltrante, è stata ritenuta dal Tribunale idonea a dispiegare efficacia probatoria all’interno di un giudizio civile.
Sulla validità di una classica mail come prova in giudizio, l’Illustre Tribunale di Milano, riportandosi all’art. 46 del Regolamento Europeo n. 910 del 2014, ha in punto osservato “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua firma elettronica”.
Si precisava inoltre, con riferimento ai documenti informatici e con richiamo, al D.Lgs. n. 82/2005 e al Codice dell’amministrazione digitale, ove all’art. 21 prevede ‘il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
A sostegno inoltre della suffragata tesi, sulla valenza probatoria in giudizio di una classica mail, il Tribunale ha messo in luce che il Regolamento Europeo sopra citato stabilisce che “ a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.
A seguito delle conclusioni tratte sulla valenza probatoria dei documenti informatici, il Tribunale di Milano ha ritenuto che doveva essere confermata l’ammissibilità come prova della mail, anche se essa classica e non una pec, anche in assenza di firma elettronica qualificata.
Sulla base di tale motivazioni, il Tribunale di Milano, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta, dichiarandolo esecutivo e condannando la parte opponente anche al pagamento delle spese processuali.