A chi, almeno una volta nella vita, non è stata notificata una multa per violazione del Codice della Strada e non è stato costretto a pagare verbali salatissimi? A tutti. Anche all’automobilista più scrupoloso, più attento e diligente.
Le multe più frequenti vengono date quando l’auto è parcheggiata in divieto di sosta o quando è di intralcio alla circolazione anche se – colpa di certi tratti stradali (a Milano si pensi al Ponte Bacula, Cavalcavia del Ghisallo, Ponte della Ghisolfa) che per loro struttura presentano delle ampie corsie che illudono il conducente che si possa schiacciare sull’acceleratore – la multa più famigerata resta quella presa tramite l’autovelox (o tutor).
Il brutto è che i guai arrivano solo diversi mesi più tardi, quando arriva a casa la notifica del verbale e la relativa fotografia con anche il modulo per la comunicazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti, laddove prevista come sanzione accessoria (si ricorda che tale dichiarazione deve essere sempre inoltrata al Comando di Polizia, anche se si è già provveduto al pagamento della multa, pena la notifica di nuovo verbale che comporterebbe – in luogo alla decurtazione dei punti – una sanzione pecuniaria da 263,00 a 1.050,00 euro ai sensi dell’art. 126bis del Codice della Strada).
Ma cosa può fare lo sventurato conducente? Deve sempre e solo comunque pagare e far rimpinguare le casse del Comune? Come può tutelarsi e difendersi?
Il cittadino laddove rilevi dei vizi formali (nominativo errato, targa sbagliata, modello della vettura non indicato, indirizzo generico in cui è stata elevata la multa, per esempio il numero civico è assente o viene indicato genericamente “lato numeri pari”) o dei vizi materiali, può ricorrere al Prefetto del Comune ove è stata elevata la contravvenzione tramite semplice raccomandata AR (il ricorso avanti al Giudice di Pace comporterebbe un esborso di spese e marche inutili). Per quanto il rigetto del ricorso comporti comunque il pagamento del doppio della sanzione.
E allora consigliamo ai nostri amici utenti della strada di verificare due elementi: il primo, in generale, è la data della notifica del verbale (che deve avvenire entro 90 giorni dall’infrazione commessa), il secondo, in particolare, riguarda le multe prese tramite autovelox (secondo una recente sentenza del Tribunale di Alessandria, deve essere allegata la fotografia della vettura cosicché venga data prova dell’infrazione, pena la nullità della sanzione medesima perché incompleta).
Infatti, ai sensi dell’art. 201 del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche, il verbale di infrazione deve essere notificato al trasgressore entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di “accertamento”, ove per “accertamento” si intende – in via del tutto pacifica – il giorno in cui è stata commessa l’infrazione.
Si badi bene che è pratica assai diffusa che il Comune meneghino, soprattutto in questi tempi di crisi nera, abbia deciso “arbitrariamente” e illegittimamente di far decorrere i 90 giorni necessari per la notifica del verbale da una data (di gran lunga) successiva a quella della violazione e cioè da quella in cui è stato “identificato” da parte della Pubblica Amministrazione il veicolo, il proprietario o conducente della vettura.
Bene, tale pratica meneghina – del tutto illegittima – ha incontrato il dissenso di gran parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, sempre più incline a ritenere che il suddetto termine di 90 giorni debba decorrere, come per legge, dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione stradale e non da quando la Pubblica Amministrazione è stata in grado di identificare il trasgressore o il responsabile dell’infrazione (cosa che avviene appunto diversi mesi dopo).
Tale prassi, infatti, porterebbe ad una eccessiva estensione del termine rimessa alla totale discrezionalità ed arbitrarietà della Pubblica Amministrazione, introducendo così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini non più soggetti né a limiti né a condizioni.
Senza poi soffermarsi sul fatto che l’inerzia o le disfunzioni organizzative e burocratiche della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino il quale, a considerevole distanza di tempo dall’infrazione (si parla di almeno 4/5 mesi!!!), potrebbe non essere più in grado di garantire i propri diritti e la propria giusta difesa.
L’unica eccezione che può ammettere una notifica “tardiva”, oltre i 90 giorni, è in quei casi in cui siano necessari ulteriori e più specifici accertamenti per individuare il proprietario (per esempio se l’auto è intestata a una società di leasing, è stata venduta e quindi c’è in atto un passaggio di proprietà o il proprietario ha cambiato residenza): solo in questo caso i 90 giorni decorrono dall’accertamento, ma si tratta, appunto, di casi eccezionali.
Cari amici, non resta che controllare tutti i Vostri dati, i dati della Vostra vettura, il luogo in cui è stata notificata la multa e il giorno in cui vi è stata notificata a casa, armarvi di calamaio e foglio e scrivere al prefetto!