MANCATO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE : IL LOCATORE NON E’ TENUTO A GIUSTIFICARE IL MOTIVO

MANCATO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE : IL LOCATORE NON E’ TENUTO A GIUSTIFICARE IL MOTIVO

MANCATO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE : La sentenza in commento la n. 7574 del 13 aprile 2017 emessa dal Tribunale di Roma, fornisce un interessante contributo nei rapporti di locazione tra locatore e conduttore.

Nella sentenza, viene esaminato il caso in cui il locatore dia diniego al rinnovo del contratto al conduttore alla prima scadenza.

In tali casi, si prevede che il locatore possa dare diniego al rinnovo del contratto alla prima scadenza, solo qualora la comunicazione del diniego abbia un contenuto chiaro, puntuale e determinato, idoneo quindi a mettere al corrente il conduttore della ragioni del negato rinnovo.

Non sarà pertanto necessario che il locatore, fornisca la prova dell’effettiva necessità di risolvere il contratto per il motivo indicato nella comunicazione.

Sarà quindi sufficiente una sua semplice manifestazione di volontà in quanto la serietà delle sue intenzioni si presume.

Qualora poi sorgessero controversie tra locatore e conduttore in ordine alla portata del contenuto della comunicazione, mediante la quale il locatore comunica al conduttore la sua volontà di non procedere al rinnovo, spetterà poi al Giudice il compito di valutare l’intero contenuto e la fondatezza dei motivi dedotti in comunicazione.

Se infatti il Giudice, dovesse ritenere che il locatore abbia esercitato illegittimamente la facoltà di diniego sorge in capo al conduttore il diritto al risarcimento del danno, per il rilascio anticipato dell’immobile.

In tali casi, qualora stante la comunicazione di diniego al rinnovo inviata dal locatore al conduttore, il proprietario dell’immobile riacquisti la disponibilità dell’immobile e non realizzi poi entro i successivi 12 mesi, quanto dichiarato nella comunicazione di diniego, il conduttore avrà diritto al risarcimento del danno.

Il risarcimento si identificherà nel diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni previste dal contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento del danno predeterminato dalla legge e quantificato in misura non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone versato.

Per concludere, stante il rischio del locatore nel vedersi citare in giudizio per un azione di risarcimento danni, il locatore si asterrà dall’inviare comunicazioni di diniego al rinnovo mendaci, evincendosi da qui la presunzione di serietà dell’intenzione manifestata di interrompere la locazione alla sua prima scadenza.