Mantenimento figlio che non cerca lavoro

Mantenimento figlio che non cerca lavoro

Mantenimento figlio che non cerca lavoro La Cassazione, con ordinanza 29779/2020 depositata in data 29 dicembre 2020, ha ribadito il proprio orientamento in merito al dovere dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio che non si impegna nella ricerca di un lavoro, asserendo la mancanza di un dovere in tal senso.

 

Mantenimento figlio che non cerca lavoro 

In particolare, la succitata ordinanza emessa dalla Suprema Corte trae origine da una recente vicenda in cui l’ex moglie ricorreva per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello – pronunciandosi nel giudizio di divorzio – aveva parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno mensile al fine di contribuire al mantenimento del figlio ormai maggiorenne, ma non autosufficiente dal punto di vista economico-.

Nello specifico, dunque, la moglie lamentava il mancato porre, da parte della Corte d’Appello, a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento destinato al primo figlio, di età pari ad anni 27, ma non ancora autosufficiente in relazione alla sfera economica.

 

Tuttavia, ritenuto del tutto infondato detto ricorso, la Cassazione ha ribadito quanto già più volte affermato sull’argomento, asserendo che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

 

Dunque, non grava sui genitori un onere di mantenimento del figlio ormai maggiorenne, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, quando tale condizione di mancata autosufficienza sia dipendente dall’omessa ricerca attiva di un’occupazione da parte del medesimo.