Mantenimento figlio maggiorenne: Con l’ordinanza n.19696/2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che, generalmente, un padre è tenuto a fornire un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, ai sensi dell’art. 147 c.c., ribadendo quali sono i criteri per il godimento di tale assegno.
Tuttavia, non è tenuto a corrispondere alcunché laddove il genitore provi che il figlio maggiorenne sia in grado di mantenersi con lavori anche saltuari.
In questo caso il genitore non potrà rispondere del reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, ai sensi dell’art. 570 comma 2 c.p., quando un figlio che ha raggiunto la maggiore età può essere ritenuto abile allo svolgimento di un lavoro.
Cosa si intende per autosufficienza economica?
Per autosufficienza economica si intende quando un soggetto sia in grado di percepire un proprio reddito che corrisponde ad una professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato.
Non è detto che tale autosufficienza possa essere raggiunta nel momento in cui il figlio maggiorenne trova lavoro.
Quando può essere suscettibile di modifica il mantenimento?
Non c’è una regola specifica, ma viene effettuata una valutazione da parte del giudice a seconda del caso concreto.
In particolare, non è dovuto il mantenimento laddove venga riscontrato un atteggiamento negligente nei confronti del percorso di studi intrapreso oppure nel caso di disinteresse verso la ricerca di un posto di lavoro.
Allo stesso modo, nel caso in cui il figlio maggiorenne perda il lavoro per dimissioni o licenziamento il genitore non è tenuto ad erogare nuovamente un assegno di mantenimento nei suoi confronti.
Il padre può, altresì, sospendere l’assegno qualora il figlio rifiuti un lavoro alla sua portata e quindi facendo venire meno la possibilità di raggiungere l’indipendenza economica.