Mantenimento figlio maggiorenne. Questo tema è oggi particolarmente sentito per la crisi economica e per la mancanza di lavoro che colpisce i nostri giovani.
Il dovere al mantenimento del figlio maggiorenne è sancito dall’art. 147 del codice civile il quale prevede l’obbligo per entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figlie e dall’art.148 del codice civile il quale stabilisce che i due coniugi devono provvedere a tutto questo in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò è stato ribadito recentemente dal Tribunale di Taranto che con sentenza n.2257/2016 ha riconosciuto ad un ragazzo ventitreenne, con precedenti di tossicodipendenza, il diritto ad un assegno di mantenimento e la possibilità di continuare a vivere nella casa familiare.
Con questa sentenza il Tribunale di Taranto ricorda ai genitori il loro obbligo di mantenere i propri figli anche quando questi sono divenuti maggiorenni e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento cessa quando questi trova un lavoro stabile tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e una collocazione adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.
Questo diritto non perdura all’infinito. Se il figlio maggiorenne rifiuta posti di lavoro senza giustificato motivo, o si rende colpevole di inerzia prorogando il suo percorso di studio senza alcun rendimento perderà il suo diritto al mantenimento.
L’onere della prova spetta al genitore il quale deve dimostrare che il figlio è diventato indipendente economicamente o che la mancanza di un posto lavoro è imputabile all’inerzia del figlio.