Mantenimento figlio maggiorenne: Il Tribunale di Cassino attraverso la sentenza n. 465 del 12 aprile 2018, si è espresso su un tema sempre all’ordine del giorno nei giudizi di separazione: mantenimento figlio maggiorenne.
Il caso affrontato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Cassino, vede protagonista un ragazzo ormai divenuto maggiorenne, che dopo aver scontato un periodo di detenzione, ritornato in casa, si scontra con i genitori, sulla volontà di non voler seguire il lavoro del padre, coltivatore diretto.
Tentando invano la ricerca di un diverso lavoro.
Allo stremo delle difficoltà economiche, e alla necessità di avere una stabile abitazione, il ragazzo citava in giudizio i genitori chiedendo in suo favore il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Secondo la tesi sostenuta dal ragazzo, i genitori avrebbero il dovere di mantenimento figlio maggiorenne, fino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica.
Di converso invece i genitori, comparsi in giudizio, sostenevano di aver fatto fino a tal momento tutto il possibile affinché il figlio riuscisse a raggiungere una propria indipendenza economica.
Avevano pertanto deciso di interrompere il mantenimento figlio maggiorenne, in quanto la mancanza di indipendenza economica del figlio e di opportunità di chance lavorative, dipendeva dal comportamento dello stesso ragazzo che non si mostrava volenteroso di cercare e mantenere un proprio lavoro.
Il tribunale valutati attentamente, tutti gli atti di causa, ha accolto le difese dei genitori.
Nelle motivazioni della propria sentenza, il Tribunale ha rigorosamente sottolineato come le difficoltà economiche del ragazzo non possono automaticamente far discendere un obbligo di mantenimento figlio maggiorenne, nei confronti dei genitori.
Nel caso di specie, infatti, la non autosufficienza e lo stato di bisogno derivano, nel caso di specie, proprio dalla condotta dello stesso soggetto che richiede tale tipo di aiuto.
Il Giudice, autore della sentenza, passando in rassegna l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, sia di legittimità che di merito, ha avuto modo di affermare che dalla lettura combinata degli articoli 30 della Costituzione e 147, 315 bis, e 337 septies del codice civile, emerge chiaramente che se e vero che esiste un obbligo da parte dei genitori al mantenimento figlio maggiorenne, e sino al al raggiungimento dell’indipendenza economica, dall’altro canto deve esistere un dovere di auto responsabilità del figlio.
Infatti il figlio maggiorenne, non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, ovvero quando lo stesso è stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente, senza però avere tratto utile profitto per sua colpa o scelta.
Da ciò ne discende che l’obbligo di mantenimento si interrompe, o non può avverarsi se il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica sia causato da negligenza o dipenda da fatto imputabile al figlio.
Nel caso quindi passato all’esame del Tribunale di Cassino, è emersa chiaramente la volontà del figlio di non voler conservare il posto di lavoro di volta in volta trovato dagli stessi genitori, né di voler ricercare altre attività lavorative a lui più consone.
Per questo viene definitivamente rigettata la domanda posta dal ragazzo sulla corresponsione a suo favore da parte dei genitori di un assegno di mantenimento.